(§ 1) Nome
(1.1) L' associazione ha per nome ufficiale "European Throwing Club Flying Blades (EuroThrowers)". Lo statuto sarà depositato nel registro delle associazioni del tribunale (Amtsgericht) di Bayreuth, Germania . Perciò il nome porterà la menzione "e.V.", che vuole dire associazione registrata.
(§ 2) Domiciliazione
(2.1) L'indirizzo dell'associazione è il seguente : D 91278 Pottenstein, Germania.
(§ 3) Definizione
(3.1) L'associazione ha come scopo principale la promozione dello sport e dell'arte del lancio dei coltelli e delle asce. Inoltre essa si interessa anche di altri "oggetti volanti" il cui maneggio richiede una certa abilità, come il boomerang o il lasso. Essa si interessa inoltre della storia, della produzione e della manipolazione di questi oggetti.
(§ 4) Obiettivo immediato
(4.1) L'associazione cercherà di favorire le relazioni tra lanciatori e con le associazioni in Europa e nel mondo. Essa si impegna nello sviluppo di condizioni standard di competizione.
(4.2) L' associazione fornisce consigli agli organizzatori di competizioni o di incontri tra lanciatori.
(4.3) Apprendere a lanciare senza l'aiuto di qualcuno più esperto è difficile per un principiante, l'associazione vuole fornire tale aiuto.
(§ 5) Obiettivo a medio termine
(5.1) L'associazione informa il pubblico circa le tecniche e le capacità di lancio.
(5.2) I coltelli sono da noi utilizzati unicamente come attrezzi sportivi. Ma i coltelli sono anche considerati armi, così cerchiamo di trattare con le amministrazioni al fine di proteggere l'attività dalle restrizioni che esse vorranno imporre.
(5.3) L'associazione supporta i lanciatori in tutti i paesi nel loro sforzo di praticare legalmente il loro sport.
(§ 6) Obiettivo a lungo termine
(6.1) L'associazione ha per obiettivo di far riconoscere il lancio dei coltelli e delle asce come uno sport ufficiale. Per questo essa intraprende le procedure per essere membro delle federazioni esistenti dello stesso genere, nazionali ed internazionali.
(6.2) L'attività del lancio di coltelli ed asce ha una antica tradizione L'associazione si impregna per conservare questa tradizione.
(§ 7) Organi dell'associazione
(7.1) Gli organi sono:
(a) il comitato direttivo
(b) l'assemblea generale
(§ 8) Il comitato direttivo
(8.1) Il comitato direttivo è costituito da un presidente/presidentessa, da un vicepresidente/presidentessa e da un massimo di sei altri membri.
(8.2) Il comitato direttivo ha potere di decisione riguardo tutti gli affari dell'associazione, a parte quelli che sono sottoposti all'assemblea generale. Il comitato direttivo prende le decisioni all'interno della riunione esecutiva che è convocata dal presidente o, se del caso, dal vicepresidente, per scritto, per telefono o telegrafo, almeno una settimana prima.
(8.3) Il comitato direttivo costituisce un quorum se almeno una metà dei suoi membri è presente all'assemblea esecutiva. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ( più del 50 percento). In caso di parità la mozione è respinta. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente, presiede l'assemblea esecutiva.
(8.4) Una decisione del comitato direttivo può essere presa per scritto se tutti i membri del comitato direttivo stesso sono d'accordo. L'assemblea esecutiva può essere anche tenuta on line (con internet).
(8.5) Il comitato direttivo, ai sensi del paragrafo 26 BGB (codice civile tedesco) è costituito dal presidente e dal vicepresidente. I membri del comitato direttivo non sono sottoposti all'interdizione del paragrafo 18 BGB.
(8.6) I membri del comitato direttivo sono volontari. Per assolvere i compiti dell'associazione, il comitato direttivo può istituire un ufficio, nominare collaboratori volontari e creare commissioni di lavoro.
(§ 9) L'assemblea generale
(9.1) Essa si tiene ogni due anni. Decide riguardo
(9.1.a) la relazione annuale di attività.
(9.1.b) le relazione annuale finanziaria.
(9.1.c) l'esonero del comitato direttivo.
(9.1.d) L'elezione e la destituzione del comitato direttivo ed il numero dei membri (supplementari) del comitato stesso.
(9.1.e) L'elezione del revisore dei conti di cassa.
(9.1.f) I cambiamenti allo statuto dell'associazione.
(9.1.g) Lo scioglimento dell'associazione
(9.2) L'assemblea generale è convocata dal comitato direttivo, per scritto, con almeno 28 giorni di preavviso.
(9.3) Le mozioni che devono essere trattate dall'assemblea generale devono essere presentate, per scritto, al comitato esecutivo con almeno sette giorni di anticipo.
(9.4) L'assemblea generale può sempre prendere decisioni. Le decisioni sono prese dalla maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto salvo il caso di modifiche allo statuto o per lo scioglimento dell'associazione (vedi § 19 e § 23).
(9.5) E' obbligatorio scrivere un verbale delle discussioni che riassuma anche le decisioni, il quale deve essere firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Questo verbale va reso disponibile a tutti i membri.
(9.6) L'assemblea generale elegge il presidente ed il segretario dell'assemblea stessa.
(9.7) Un'assemblea generale sotto forma di incontro online (via internet) è possibile e consentita.
(9.8) I membri hanno la possibilità di dare delega ad un altro membro se non possono essere presenti all'assemblea generale. Una persona può avere le delega di più membri.
(§ 10) Tesoriere
(10.1) Il tesoriere assiste il comitato esecutivo. Egli si occupa dell'amministrazione delle finanze, in particolare raccogliere le quote di iscrizione e paga eventuali oneri. Il tesoriere può essere uno dei membri del comitato direttivo.
(§ 11) Eleggibilità
(11.1) Solo i membri possono essere eletti per il comitato direttivo o per un'altra funzione. L'assemblea generale può creare altre funzioni oltre al tesoriere.
(§ 12) I Membri
(12.1) Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico che riconoscono questo regolamento possono essere membri dell'associazione. Anche delle persone provenienti dall'estero.
(§ 13) Per essere membri
(13.1) La domanda per essere membro deve essere presentata in forma scritta al comitato esecutivo . La domanda può essere rifiutata senza obbligo di giustificazione. In caso di rifiuto la persona interessata può riformulare la sua domanda per la successiva assemblea generale dove si deciderà definitivamente.
(§ 14) Diritti e Doveri
(14.1) Ogni membro è obbligato a sostenere gli obiettivi e le finalità dell'associazione . La reputazione dell'associazione e dei lanciatori di coltelli ed asce non deve essere danneggiata di fronte al pubblico.
(§ 15) Fine dell'affiliazione di un membro
(15.1) Può terminare per decesso, dimissioni o espulsione. Le dimissioni possono avere luogo in ogni momento per mezzo di una dichiarazione scritta indirizzata al comitato direttivo.
(15.2) Un membro può essere escluso con una decisione del comitato direttivo o dell'assemblea generale se egli ha fatto qualcosa contraria allo statuto o agli interessi dell'associazione. L'esclusione è comunicata al membro per scritto esponendo le ragioni e indirizzata all'ultimo indirizzo conosciuto del membro stesso. Prima di questa esclusione, il membro è invitato per essere ascoltato. In termine di rifiuto contro la decisione del comitato esecutivo, il membro può fare appello contro questa decisione presso l'assemblea generale. I suoi diritti sono quindi sospesi.
(§ 16) Forma
(16.1) Il comitato esecutivo, il tesoriere ed eventualmente altre funzioni sono eletti dall'assemblea generale, a maggioranza semplice con i voti dei membri presenti.
(§ 17) Durata delle funzione
(17.1) L'elezione delle varie funzioni ha luogo ogni due anni.
(17.2) Alla fine del periodo il comitato direttivo resta in carica fino alle nuove elezioni. Per un membro del comitato direttivo che durante il suo mandato decide di dimettersi, si organizza una elezione per il rimpiazzo, in occasione della più prossima assemblea generale.
(§ 18) Diritto di Veto
(18.1) Con un voto a maggioranza di più di 3/4 dei membri presenti, il Comitato Direttivo può essere costretto a dimettersi.
(§ 19) Modifiche allo statuto
(§ 19.1) Modifiche allo statuto, compreso lo scopo dell'associazione, si possono fare unicamente con una maggioranza dei 3/4 dei membri presenti, autorizzati a votare, in occasione dell'assemblea generale. Questa maggioranza deve rappresentare come minimo la metà dei membri autorizzati a votare.
(§ 20) La Quota di iscrizione
(20.1) Ogni membro paga una quota di iscrizione il cui importo è fissato nel regolamento delle iscrizioni il quale deve essere stabilito dal comitato direttivo. Fino a che non ci sarà tale regolamento la quota di iscrizione è fissata in 10 Euro annui.
(20.2) L'obbligo di pagamento comincia con il mese di iscrizione fino alla fine del mese di appartenenza all'associazione. La quota di iscrizione si paga annualmente in anticipo. Essa non viene restituita in caso di dimissioni.
(§ 21) La cassa
(21.1) Come fondo dell'associazione è necessario creare un conto proprio che è gestito dal comitato direttivo e dal tesoriere.
(§ 22) Assemblea online
(22.1) Durante un'assemblea online non è necessario che tutti i membri siano presenti fisicamente. I membri più lontani possono esprimere la loro volontà grazie ai mezzi di telecomunicazione. Bisogna essere sicuri che tale volontà sia esposta effettivamente da ogni membro e non possa essere falsificata semplicemente. Il presidente dell'assemblea, che è stato nominato dal comitato direttivo, deve assicurarsi che i partecipanti più lontani possano pronunciarsi in maniera comprensibile durante la riunione. Il luogo della riunione è individuato con l'indirizzo fisico del presidente. I partecipanti più lontani che partecipano mediante internet sono considerati come presenti ai sensi dello statuto.
(§ 23) Scioglimento dell'Associazione
(23.1) Una domanda di scioglimento dell'associazione deve essere presentata e giustificata per scritto al comitato direttivo, almeno sei settimane prima dell'assemblea generale. Per essere accettata è necessario ottenere una maggioranza di 3/4 dei membri autorizzati a votare presenti, e questa maggioranza deve rappresentare almeno la metà dei membri. Se una tale maggioranza non è raggiunta, la domanda dovrà essere rinnovata ad una nuova assemblea generale, nella quale sarà sufficiente la maggioranza dei 3/4 dei membri presenti autorizzati a votare.
(23.2) Per quanto riguarda l'utilizzo del capitale dell'associazione, è l'assemblea generale che decide lo scioglimento dell'associazione a decidere.
(§ 24) Luogo del Tribunale
(24.1) Il tribunale presso cui trattare tutti i reclami e le controversie tra l'associazione ed uno o più dei suoi membri è il tribunale della città dove l'associazione ha la sua sede.
(§ 25) Lingue
(25.1) Questo regolamento è disponibile in diverse lingue. In caso di contestazioni della traduzione è il testo in tedesco che prevale.
Traduzione: Maurizio Davani, 2016-12